Di Monica Viva*

Considerazioni preliminari

Il decreto legge del 18 aprile 2019, numero 32, il cosiddetto “Sblocca Cantieri”, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, numero 140, è legge. Per farla decollare, e dispiegare i suoi effetti sul mercato delle opere pubbliche, sarà necessario emanare 2 Dpcm (decreti del presidente del Consiglio) e il parere del Parlamento, nonché 18 decreti di nomina, di cui 7 da varare entro 30 giorni, prevalentemente in capo al ministro delle Infrastrutture e un Regolamento attuativo da varare entro 180 giorni. Si correggono 81 norne e se ne modificano profondamente 3, seppur in via transitoria, fino al 31 dicembre, del codice degli appalti di cui al Dlgs del 18 aprile 2016, numero 50, aggiornato solo circa 3 anni fa. Si sostituiscono le linee guida dell’Anac (Autorità anticorruzione) e i relativi decreti ministeriali per l’attuazione dello stesso codice.

Il corposo d.l. 32/2019 si articola in tre capi. Il primo capo riguarda le norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana; il secondo capo si occupa delle disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’Area Etnea; il terzo, ed ultimo capo, riguarda le disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017. La nostra attenzione, con qualche piccola disgressione, si concentrerà sul Capo 1. Prima di entrare nel merito delle norme in materia di contratti pubblici, riportiamo, a volo d’uccello, le innovazioni che lo stesso ministero delle Infrastrutture ritiene le più significative del decreto.

1) Per sbloccare i cantieri, ritenuti di primario interesse, verranno nominati dei Commissari Straordinari, che potranno operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo le disposizioni delle leggi antimafia e delle norme europee. I commissari, nominati dal Presidente del Consiglio su proposta del ministero dell’Infrastruttura, assumeranno le funzioni di stazione appaltante, e opereranno in deroga alle leggi sui contratti pubblici, tutela ambientale e paesaggistica e del patrimonio artistico. Non sarà più possibile per le stazioni appaltanti procedere autonomamente alla nomina delle Commissioni giudicatrici di appalti quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico competerà a una commessione composta da esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto, estratti a sorta nell’ambito di un Albo nazionale gestito dall’Anac. L’obbligo di nomina di commissari esterni e presidenti è obbligatorio per gli appalti al di sopra di 1 milione di euro e per i servizi e forniture sopra la soglia comunitaria: E’ possibile derogare alla nomina di commissari esterni, ma non del presidente, per i servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, per i lavori inferiore a i milione di euro, sempre che non presentano particolare complessità. Infine, l’Anac può selezionare i componenti della commissione giudicatrice nei casi in cui l’affidamento di contratti di servizi e forniture sono di elevato contenuto scientifico, tecnologico o innovativo.

2) Sono previste, per il Commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, un massimo di 7 milioni di euro per indennizzare i cittadini e gli imprenditori che hanno subito disagi nella cosiddetta “zona arancione” di Genova.

3) E’ prevista la nomina di un Commissario straordinario per le strade della Regione Sicilia, per la messa in sicurezza e il miglioramento della rete viaria, come chiesto dalla stessa Regione.

4) Viene disposto che la Regione Campania provveda al completamento della strada Lioni-Grottaminarda, e più specificamente nel tratto che collega l’A3 con l’A16 e A14 (Contursi- Grottaminarda-Termoli).

5) Viene creato un fondo di 300 milioni di euro a favore dei territori colpiti dai terremoti delle Province di Campobasso e di Catania, dal sisma di Molise e Sicilia e per la ricostruzione de L’Aquila.

6) Vengono introdotte misure di sburocratizzazione per la ricostruzione delle zone colpite dai terremoti del 2016/2017 dell’Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

7) Si prevedono misure per la semplificazione delle procedure a favore dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (seguito di eventi calamitosi) attraverso l’utilizzo di risorse cash a fronte di risorse già attivate con meccanismi del credito di imposta.

8) Viene introdotta l’attivazione del sistema “It-Alert, finalizzato alla trasmissione, attraverso la tecnologia Cbs (cellulare broadcast service) per preallarmare i cittadini in caso di scenari di rischio come gli eventi sismici, alluvioni, nubifragi, eruzioni di vulcani.

9) E’ previsto uno stanziamento per l’istallazione di sistemi di videosorveglianza per le strutture che coinvolgono i minori, come ad esempio gli asili e le scuole dell’infanzia, nonché per le strutture che ospitino anziani e disabili, interventi per Roma a favore dei rifiuti urbani (Fursu) e per quelli organici della regione Lazio e della citta di Roma Capitale.

10) Sono previste disposizioni per garantire interventi di edilizia sanitaria e per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, per i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo.

Spigolando

Nel Sblocca Cantieri si introducono nuovi principi e idee, come il general contractor o l’appalto integrato, che si possono riscontrare nella cosiddetta Legge Obiettivo del 2001, numero 443, la cui esperienza non è stata certo esaltante. L’obiettivo primario comunque rimane quello della semplificazione, di facilitare l’apertura dei cantieri e di rilanciare gli investimenti pubblici. In sinergia con il Decreto Crescita, il Governo ipotizza una crescita del Pil di uno 0,1%, pari a circa 1 miliardo e 700milioni. La liberalizzazione degli appalti, il ritorno al massimo ribasso anche nelle offerte economicamente più vantaggiose, la moltiplicazione dei commissari straordinari e delle centrali appaltanti, la reintroduzione dell’appalto integrato, del general contractor e la sottrazione di circa 2 miliardi all’Anas, riusciranno a sbloccare le 270 opere pubbliche che il sito Sloccacantieri.it calcola in 75 miliardi di investimenti di euro e 330 mila posto di lavoro? Forse si, ma solo se l’ipotesi di partenza del governo fosse corretta, ovvero che nel nostro Paese i cantieri sono stati bloccati dal Codice degli appalti, considerato una pastoia burocratica.

L’Anac e il Codice degli appalti, pur rappresentando una nuova e interessante esperienza nella prevenzione della corruzione, ha avuto problemi non solo di rodaggio, ma anche diverse critiche quali di essere operativo senza alcuna fase transitoria, di un generale irrigidimento della gestion, il recepimento, al contrario della maggior parte degli altri Paesi, delle direttive Ue del 2014 sugli appalti pubblici e del fatto che la correzione con il Dlgs del 2017, numero 56, non ha portato quei benefici promessi e sperati. Bisogna anche dire che stava andando a regime: nel 2018 il numero dei bandi pubblicati aumenta del 28% rispetto all’anno precedente e del 26% in valore. Il trend è continuato a crescere del 20% nel primo quadrimestre 2019 sullo stesso periodo del 2018, mentre le aggiudicazioni sono salite del 48%. Nel mese di marzo di quest’anno il valore delle opere messe a gara è aumentato del 174% sullo stesso mese del 2018. Luce e ombre che ci portano a dire che il Codice, nato dopo le retate di Expo e Mosè con l’obiettivo di eliminare gli snodi che consentivano corruzioni e ritardi, si può e si doveva migliorare, ma allentare i controlli, alzare le soglie, scatenare aste in cui il prezzo basso è il criterio principale, è (ci domandiamo) il modo migliore per arginare il malaffare e per sburocratizzare?

Gli interventi correttivi, che sono tanti e di diversa natura, rischiano di non risolvere il problema per la semplice ragione che non intervengono nella fase più delicata che si trova a monte della gara, quelle in cui si annidano i tempi morti e gli intoppi. Le integrazioni e le correzioni si limitano agli interventi nella fase della gare in poi, ne sono un esempio i subappalti dove non vige più l’obbligo di indicare già nella fase dell’offerta la terna di imprese a cui affidare il subappalto, strumento privilegiato dalle mafie per occultare denaro e tangenti. Riguardo a questo strumento, è bene ricordare, che la Commissione Europea è intervenuta con lettera di costituzione in mora il 2018/22273 con la quale sostiene che il subappalto a cascata non è in linea con le norme Ue al limite del 30% e all’obbligo di fornire una terna di subappaltatori, illegittime anche le limitazioni all’utilizzo dell’avvalimento e i divieti sulla stessa gara per le imprese collegate. Bisogna essere chiari: il subappalto non è un male in sé, in molti casi è anche necessario. Più le opere sono complesse con contenuti innovativi, con l’utilizzo di elevata tecnologia, più si richiede competenze, abilità e uno sforzo straordinario, che spesso una sola impresa non ha al suo interno. Se non li possiede si rivolgerà al mercato. Anche la novità di innalzare dal 30 fino al 40%, rappresenta un rischio per l’aumento delle infiltrazioni e per la sicurezza del lavoro, tema che lo Sblocca Cantieri non prende i esame. E’ abbastanza evidente che più è alta la soglia dei subappalti, più aumenta il rischio che venga abbassata la soglia di sicurezza per i lavoratori. Con l’archiviazione della soft law - in favore del regolamento, insieme all’albo dei commissari speciali esterni, si ritorna alla dura lex sed lex, ad una conversione in vere e proprie norme giuridiche di fonte secondaria, di quelle che oggi sono indicazioni operative contenute nelle linee guida non vincolanti della stessa Autorità. Le procedure sotto-soglia, cui alle linee guida numero 4, ne sono una testimonianza eloquente. Se in regime di soft-law era possibile, ad eccezione delle lenee guide vincolanti erga omnes, giustificare scostamenti da parte della stazione appaltante rispetto alle indicazioni dell’Anac, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento si dovranno applicare senza eccezioni le norme contenute nel Blocca Cantieri.

Tra le novità di maggior impatto si iscrive certamente la soppressione del cosiddetto “rito super speciale”, recato dall’articolo 204 del codice del 2016, numero 50, e che sin dal principio della sua applicazione aveva sollevato più di una perplessità come la decorrenza dei termini del ricorso principale e quello incidentale o la cumulabilità dei riti, tanto da essere oggetto di contrastanti pronunce giurisprudenziali, di dubbi sulla compatibilità costituzionale e comunitaria. La ratio di questo intervento è senza dubbio la semplificazione, la fine di accesi dibattici e delle diffuse incertezze sotto diversi profili.

Le procedure sotto–soglia, con il decreto 32/2019, modifica significativamente il Codice e, in particolare, quelle correlate all’articolo 36, tra le quali spiccano quelle relative alle offerte anomale (articolo 97), ai criteri di aggiudicazione (articolo 95) e quelli dell’ articolo 29, relativo agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Insieme all’albo dei commissari speciali esterni, se si caratterizza per un maggior grado di flessibilità, dall’altro rischia di generare maggiore incertezza sulle regole, e di rendere ancora più opaco il quadro delle leggi. E’ una soluzione discutibile che alla fine rischia di produrre una tale complessità nella quale finiscono per trovarsi a loro agio più i faccendieri che gli onesti cittadini. Singolare è anche la nascita di una nuova società pubblica, battezzata “Italia Infrastrutture Spa”, per fornire supporto tecnico nel campo degli investimenti pubblici al ministero delle Infrastrutture. La domanda che sollecita questa scelta è: “Perché creare una nuova società pubblica per fare le cose che dovrebbe fare lo stesso ministero?”. L’altra novità, assai poca rispettosa della distanza minime tra edifici, è racchiusa nell’articolo 5, comma 1, lettera b, che inserisce il concetto secondo cui gli interventi di demolizione e ricostruzione modificano una norma del 2001 relativa la distanza tra i fabbricati, che a sua volta richiamava la normativa del 1968. Si rompe un argine che per 50 anni ha imposto la distanza minima di 10 metri tra parete finestrate, anche se il piano urbanistico locale ne prevedeva un inferiore. Le Regioni e Province potranno introdurre deroghe e quindi distanze inferiori per demolizioni e ricostruzioni, a quelle previste dall’articolo 9, commi 2 e 3, del Dm 1444/1968, in materia di limiti di intensità edilizia, all’altezza e distanza tra fabbricati.

Codice Appalti e le norme sospese

L’articolo 1, comma 1, del Sblocca Cantieri dispone che nelle more della riforma del settore e nel rispetto dei principi e norme comunitarie, le disposizioni che modificano il Codice dei contratti pubblici si applicano senza la previsione di un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2020. Sempre l’articolo 1 del decreto dispone che non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le tre norme previste dal Codice del Dlgs 50/2016: articoli 37, 59, 77.

L’articolo 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia possono provvedere agli acquisti con procedure dirette e autonomamente, con previa valutazione di tre preventivi, per importi fino a 40mila euro per acquisti di forniture e servizi, mentre per il lavoro l’importo fissato è inferiore a 150mila euro, fa venire meno una delle caratteristiche del Codice del 2016, che era quella di ridurre il numero delle stazioni appaltanti. Viene meno l’obbligo di andare in gara ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, come le centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ai sensi della legge del 2024, numero 56. Viene riproposta la disciplina già in vigore con il comma 92 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 che, fino al 31 dicembre 2019, consentiva alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori d’importi pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro mediante l’affidamento diretto previo consultazione, ove possibile, di tre operatori economici. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150mila euro e inferiore a 350mila euro per i lavori, si procederà mediante la procedura negoziata previa la consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici per lavori, e per servizi e forniture di almeno 5 operatori economici individuati in conformità a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel pieno rispetto del criterio di rotazione degli inviti. In buona sostanza, anche per i servizi, le forniture e lavori, si passa dalla procedura negoziata “aggravata”, che richiedeva la consultazione di 15 operatori, all’affidamento diretto, cioè senza la previa pubblicazione di un bando di gara. Infine, per i lavori di importi pari o superiore a 350mila euro e inferiore a 1 milione di euro e, comunque, fino alla soglia di rilevanza europea (5.548.000), si introduce la procedura negoziata con la consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio della rotazione degli inviti. In quest’ultimo caso l’affidamento dei lavori dovrà avvenire mediante il ricorso alle procedure aperte, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, del medesimo Codice, che dispone che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per gli importi “sotto soglia”. La stazione appaltante in quest’ultimo caso può nel bando prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Con il sotto soglia, cui all’articolo 36, le stazioni appaltanti potranno scegliere in maniera discrezionale uno dei due criteri di aggiudicazione con l’avvertenza prevista nel comma 3 dell’articolo 95 del Codice dei contratti in cui è precisato che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (costo/efficacia) in relazione de miglior rapporto qualità/prezzo. In particolare: a) contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera e scolastica, ma anche servizi ad alta intensità di manodopera, come precisati all’articolo 50, comma 11, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a); b) contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40mila euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40mila euro con tecnologie a forte carattere innovativo.

Con l’articolo 59, comma 1, quarto periodo, si introduce una disposizione che sospende la norma del Codice degli appalti relativamente al divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esenzione dei lavori. Per le modalità di acquisto di lavori, servizio e forniture per i comuni è stabilito che nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso d’indizione di gara o la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo, salvo le eccezioni contemplate al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori, il connesso divieto di “appalto integrato”, cioè il divieto all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esclusione dei lavori.

L’articolo 77, comma 3, prevede l’obbligo della scelta dei commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’Anac , di cui all’articolo 78 del Codice dei contratti. Resta però l’obbligo di individuare i commissari secondo le regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ogni singola stazione appaltante. Il comma 3, dell’articolo 1, prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, trovi applicazione la disposizione prevista per i settori speciali, di cui articolo 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici. Ciò consente agli enti aggiudicatori, limitatamente alle procedure aperte, di espletare l’operazione in atto prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Se prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara, le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Il comma 4, invece, autorizza ai soggetti attuatori di opere, meglio alle stazioni appaltanti, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Non sarà quindi necessario, almeno fino alla fine del 2020, nominare commissari di gara pescandoli dall’albo di esperti gestito dall’Anac. L’articolo1, comma 6, stabilisce che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 2016, numero 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Semplificando, a seguito della legge di conversione del decreto Sblocca Cantieri le fasce di importo diventano cinque, con un distinguo tra gli appalti di lavoro e i servizi e fornitori.

Contratti sotto soglia

La prima fascia, relativa ai contratti di fino a 40mila euro, resta la possibilità di affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

La seconda fascia, che include i contratti tra i 40mila e i 150mila euro, diversifica l’intervento a seconda che si tratti di lavoro o di forniture e servizi: per i lavori l’affidamento è diretto, previo valutazione di almeno tre preventivi “ove esistenti”; per le forniture e i servizi si ricorre alla procedura negoziata previa consultazione, sempre ove esistenti, di almeno di cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di fiducia.

La terza fascia chiama in causa i lavori che vanno ai 150mila a 350mila euro e richiede la procedura negoziata previo la consultazione, sempre ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati in conformità a indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia, ma nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

La quarta fascia, relativa solo ai lavori, comprende i contratti che vanno tra i 350mila e un milione di euro. La procedura prevista è quella negoziata, ma con la consultazione di almeno quindici, ove esistenti.

La quinta fascia, che corrisponde ai lavori il cui importo sia superiore al milione di euro, prevede il ricorso alla procedura aperta e con la possibilità di ricorrere al meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, se il numero è almeno pari a dieci.

Anche per i settori ordinari ( articolo 1,comma 3), sempre fino al 31 dicembre 2020, si applica la disposizione prevista per i settori speciali, cui all’articolo 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, il che consente agli enti aggiudicatori, limitatamente alle procedure aperte, di espletare l’esame delle offerte prima dell’operazione di verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata solo se è prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui s’indice la gara. Le amministrazioni, che si avvalgono di questa possibilità, devono però garantire il rispetto dei criteri di selezione siano imparziali e trasparenti.

Il comma 4 autorizza ai soggetti attuatori di opere, cioè alle stazioni appaltanti, per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione sono considerate prioritarie per assicurare la loro realizzazione.

I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare, secondo il comma 5, le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori con provvedimento legislativo o amministrativo.

Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché non prevedano interventi strutturali, si introduce con il comma 6 una disciplina semplificata per consentire l’affidamento sulla base del progetto definitivo, a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Regolamento unico

Per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto il comma 11 consente alle parti di nominare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico relativo alle disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e comunque non oltre ai novanta giorni dalla data di avvio. Entro questo lasso di tempo si dovrà provvedere all’unificazione di tutti i provvedimenti già emessi in attuazione del decreto 50/2016 ( decreti ministeriali e linee guida Anac). Un regolamento unico di attuazione del codice appalti che recherà disposizioni nelle seguenti materie:

  • -Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
  • -Progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica del progetto;
  • -Sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  • -Procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  • -Direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  • -Esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  • -Collaudo e verifica di conformità;
  • -Requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
  • -Lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia anche le linee guida “non vincolanti” di cui all’articolo 213, comma 2, sulle materie sopra elencate, nonché quelle in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento. Una modifica che comporta il superamento del sistema della soft law, con il ripristino ad un Regolamento Attuativo Generale.

Il comma 15 introduce una disposizione transitoria volta a disciplinare l’approvazione delle varianti ai progetti approvati dal Cipe, relative alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali le procedure di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell’entrata in vigore del codice.

Con il comma 20, lettere a) e b) si introducono una serie di novelle al Codice dei contratti pubblici che riguardano la disciplina dei contenuti della progettazione; le fasi di elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica; la disciplina delle spese strumentali; il rinvio al nuovo regolamento unico di attuazione per la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici.

Infine, la lettera e) del comma 20, che modifica il comma 5 dell’articolo 31 del Codice, attribuisce, in luogo delle linee guida emanate dall’Anac, il compito di disciplinare in dettaglio sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (Rup) e l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il Rup può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione.

*Avvocatessa specializzata in appalti e contratti

 

 

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